Art. 36.

      1. All'articolo 650 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il giudice tutelare può disporre, con riferimento esclusivo all'interesse del beneficiario, che il rifiuto del legato sia espresso dall'amministratore di sostegno quale rappresentante esclusivo. Può altresì disporre che tale atto sia effettuato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno».

 

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